cos’è l’avvalimento

La disciplina del codice degli appalti

L’avvalimento (art.89 codice degli appalti) è uno strumento mediante il quale un impresa carente dei requisiti richiesti dal bando, può partecipare ad ogni procedura di gara.
LA DISCIPLINA

L’istituto dell’avvalimento consente di prendere in prestito da un’altra impresa i requisiti di capacità tecnica o di capacità economica- finanziaria (art. 83 comma 1 lettere b,c), richiesti dal bando di gara per partecipare ad un appalto tramite il possesso dell’attestato SOA.

 

Esso può essere classificato in due tipologie:
1. uno è finalizzato a dimostrare in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
2. l’altro invece serve a dimostrare la disponibilità dei requisiti che abilitano l’operatore economico a partecipare a procedure di affidamento di servizi.

 

La ratio dell’avvalimento è allargare la maglia delle imprese che possono partecipare ai bandi di gara, in sostegno delle piccole e medie imprese, oltre che ad incrementare i requisiti di chi già li possiede.

L’istituto dell’avvalimento consente di prendere in prestito da un’altra impresa i requisiti di capacità tecnica o di capacità economica- finanziaria (art. 83 comma 1 lettere b,c), richiesti dal bando di gara per partecipare ad un appalto tramite il possesso dell’attestato SOA.

 

Esso può essere classificato in due tipologie:
1. uno è finalizzato a dimostrare in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
2. l’altro invece serve a dimostrare la disponibilità dei requisiti che abilitano l’operatore economico a partecipare a procedure di affidamento di servizi.

 

La ratio dell’avvalimento è allargare la maglia delle imprese che possono partecipare ai bandi di gara, in sostegno delle piccole e medie imprese, oltre che ad incrementare i requisiti di chi già li possiede.

L'AVVALIMENTO PUO' ESSERE

1. Occasionale, quando serve a partecipare ad una singola gara d’appalto;
2. Stabile, quando serve ad ottenere l’iscrizione nei sistemi di qualificazione o negli albi degli operatori economici.

 

Le imprese coinvolte nell’avvalimento devono stipulare un contratto e devono trasmetterlo alla stazione appaltante (chi organizza la gara). Dai documenti trasmessi deve rilevare l’impegno dell’impresa che presta il requisito a mettere concretamente a disposizione le risorse tecniche o economiche di cui l’impresa richiedente risulta carente.

1. Occasionale, quando serve a partecipare ad una singola gara d’appalto;
2. Stabile, quando serve ad ottenere l’iscrizione nei sistemi di qualificazione o negli albi degli operatori economici.

 

Le imprese coinvolte nell’avvalimento devono stipulare un contratto e devono trasmetterlo alla stazione appaltante (chi organizza la gara). Dai documenti trasmessi deve rilevare l’impegno dell’impresa che presta il requisito a mettere concretamente a disposizione le risorse tecniche o economiche di cui l’impresa richiedente risulta carente.

POSSONO RICORRERE ALL’AVVALIMENTO
  • le imprese singole;
  • i raggruppamenti temporanei di imprese;
  • i consorzi di imprese;
  • i Gruppi Europei di Interesse Economico;
  • le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete per partecipare alla gara.
Non possono prestare avvalimento le imprese che:
  • partecipano come concorrenti alla medesima gara d’appalto o lotto di gara;
  • sono prive del requisito richiesto;
  • sono già ausiliarie di un’altra impresa partecipante alla gara.
L’avvalimento è inoltre vietato nei seguenti settori:
  • per gli appalti nel settore dei beni culturali;
  • per gli appalti riguardanti opere che richiedono lavori di notevole contenuto tecnologico, o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (categorie SIOS). E’ considerato rilevante, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo complessivo dei lavori.
POSSONO RICORRERE ALL’AVVALIMENTO
  • le imprese singole;
  • i raggruppamenti temporanei di imprese;
  • i consorzi di imprese;
  • i Gruppi Europei di Interesse Economico;
  • le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete per partecipare alla gara.
Non possono prestare avvalimento le imprese che:
  • partecipano come concorrenti alla medesima gara d’appalto o lotto di gara;
  • sono prive del requisito richiesto;
  • sono già ausiliarie di un’altra impresa partecipante alla gara.
L’avvalimento è inoltre vietato nei seguenti settori:
  • per gli appalti nel settore dei beni culturali;
  • per gli appalti riguardanti opere che richiedono lavori di notevole contenuto tecnologico, o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (categorie SIOS). E’ considerato rilevante, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo complessivo dei lavori.
AVVALIMENTO PER LA CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Quando l’avvalimento è richiesto per il prestito di un requisito economico-finanziario, l’impresa deve essere in grado di dimostrare la solidità economica per far fronte agli impegni presi. Nello specifico deve dimostrare di avere:

 

  • Un consistente volume d’affari;
  • Un determinato fatturato specifico nel settore di attività dell’appalto;
  • Una o più esperienze pregresse nel settore d’appalto in questione.

Quando l’avvalimento è richiesto per il prestito di un requisito economico-finanziario, l’impresa deve essere in grado di dimostrare la solidità economica per far fronte agli impegni presi. Nello specifico deve dimostrare di avere:

 

  • Un consistente volume d’affari;
  • Un determinato fatturato specifico nel settore di attività dell’appalto;
  • Una o più esperienze pregresse nel settore d’appalto in questione.
AVVALIMENTO PER LA CAPACITA' TECNICO OPERATIVA

Quando l’avvalimento ha per oggetto il prestito di risorse tecnico operative, l’impresa dovrà dimostrare il possesso dei mezzi materiali necessari. Facciamo degli esempi:

 

  • il possesso di un determinato numero di lavoratori dipendenti addetti ad un certo servizio;
  • aver eseguito uno o più contratti con oggetto una prestazione simile;
  • possedere almeno una certificazione di qualità, per esempio la certificazione UNI-EN-ISO.

Quando l’avvalimento ha per oggetto il prestito di risorse tecnico operative, l’impresa dovrà dimostrare il possesso dei mezzi materiali necessari. Facciamo degli esempi:

 

  • il possesso di un determinato numero di lavoratori dipendenti addetti ad un certo servizio;
  • aver eseguito uno o più contratti con oggetto una prestazione simile;
  • possedere almeno una certificazione di qualità, per esempio la certificazione UNI-EN-ISO.
AVVALIMENTO: LE VERIFICHE SUCCESIVE

Dopo l’avvalimento, la stazione appaltante che ha indetto la gara deve verificare che l’impresa sia
realmente in possesso delle risorse economiche o tecnico-operative dichiarate.

 

Per agevolare il controllo, l’impresa che partecipa alla gara d’appalto deve presentare i documenti seguenti:

  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliaria (che provvede al prestito);
  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliata (che beneficia del prestito);
  • il contratto di avvalimento;
  • l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (che autorizza a partecipare alle gare d’appalto).

Mentre l’impresa che provvede al prestito del requisito economico o tecnico deve dichiarare:

  • il possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero la regolarità contributiva e fiscale e l’assenza di
    condanne penali;
  • il possesso del requisito oggetto del prestito;
  • l’impegno a mettere a disposizione quanto richiesto in concreto;
  • Tutte le dichiarazioni sono trasmesse all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ne accerta
    la regolarità.

Dopo l’avvalimento, la stazione appaltante che ha indetto la gara deve verificare che l’impresa sia
realmente in possesso delle risorse economiche o tecnico-operative dichiarate.

 

Per agevolare il controllo, l’impresa che partecipa alla gara d’appalto deve presentare i documenti seguenti:

  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliaria (che provvede al prestito);
  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliata (che beneficia del prestito);
  • il contratto di avvalimento;
  • l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (che autorizza a partecipare alle gare d’appalto).

Mentre l’impresa che provvede al prestito del requisito economico o tecnico deve dichiarare:

  • il possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero la regolarità contributiva e fiscale e l’assenza di
    condanne penali;
  • il possesso del requisito oggetto del prestito;
  • l’impegno a mettere a disposizione quanto richiesto in concreto;
  • Tutte le dichiarazioni sono trasmesse all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ne accerta
    la regolarità.